L'automobilista che investe un pedone, anche impegnato in attività di corsa o footing in strada, ha sempre torto. Il conducente ha, infatti, un dovere di attenzione nei riguardi dei pedoni, pertanto grava su costui l'obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impiegare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, nonché di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella recente sentenza n. 51191/2015.
A ricorrere dinnanzi alla Corte il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano contro una sentenza del giudice di pace che aveva assolto l'imputato il quale aveva urtato con la sua auto una ragazza che stava facendo attività fisica di podista, mentre attraversava sulle strisce.
Per la Corte le doglianze sollevate dal procuratore generale meritano accoglimento.
Gli Ermellini richiamano una consolidata giurisprudenza in caso di investimento di pedone secondo cui "per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di una duplice condizione".
La prima condizione si ha quando "il conducente si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilita di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso".
La seconda, invece, si ha quando "nel comportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza".
La sentenza impugnata ha mancato di analizzare il profilo di colpa evidenziato nei confronti del conducente, consistente nella violazione dell'art. 191 Cds: la sentenza, incentrando il proprio giudizio assolutorio solo sulla mancanza di certezza in merito all'esatta ricostruzione dell'incidente, non ha in alcun modo considerato il comportamento dei due utenti della strada, automobilista e pedone, nei reciproci rapporti.
Il conducente nei centri abitati deve vigilare per avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati e deve tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocità secondo l'occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Per escludere la responsabilità del conducente è, perciò, "necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido e inatteso".
Occorre, inoltre, "che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all'evento, e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento".
La sentenza impugnata va, dunque, annullata e la parola passa al giudice del rinvio.
Fonte: www.StudioCataldi.it